PREFAZIONE

La competizione economica nel nostro settore è sempre più complessa e i modelli ispirati a logiche tradizionali non bastano più per avere successo sul mercato. I vari contratti attuali stipulati fra scortisti ed agenzie, siano essi di subappalto o dipendenza non rispettano al 100% la normativa vigente. Risulta pertanto necessario creare una forma associativa che tuteli entrambi le figure coinvolte e che allo stesso tempo abbia come obbiettivo quello di conseguire vantaggi per i singoli partecipanti. Per questo abbiamo voluto realizzare il progetto Consorzio Scorte Italia e creare insieme una “Alleanza tra Imprese”. La società consortile, caratterizza una struttura maggiormente agile e flessibile rispetto a qualsiasi altra forma collaborativa o societaria, e può essere la più adeguata per realizzare alleanze tra imprese.

NORMATIVA GIURIDICA E FISCALE

Il Consorzio è disciplinato dagli art. dal 2602 al 2620 del codici civile.
E’ una particolare forma giuridica di collaborazione tra diversi soggetti, nato per svolgere al meglio attività complesse che richiedono il contributo di diverse capacità personali, difficilmente presenti in ugual misura in un singolo soggetto.

TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL NOSTRO CONSORZIO

I consorzi hanno la possibilità di essere studiati e classificati in varie tipologie.
Il nostro consorzio è stato studiato e classificato per rispettare e seguire le normative dei Consorzi Mistie e Consorzi con Attività Esterna:

Consorzi Misti: nascono per unire piccole e medie imprese nella gestione delle varie fasi produttive e di fornitura servizi. Nel nostro Consorzio uniamo i servizi offerti dai singoli scortisti consorziati e dalle agenzia di permessi consorziate.

Consorzi con Attività Esterna: l’attività è finalizzata all’esercizio di una impresa per nome del consorzio, ma sempre per conto dei consorziati. In questo tipo di consorzio le attività dei singoli soggetti consorziati vengono integrate gestendo in comune una o più fasi dei cicli produttivi o di servizi di ogni partecipante.

PROGETTO OBBIETTIVI

Il nostro consorzio nasce nell’interesse comune delle imprese consorziate che lo hanno richiesto al fine di poter dare una prima vera identità al Servizio che quotidianamente svolgono; per condividere al meglio l’esperienza e le capacità di ciascuno, e metterle al servizio del cliente finale; per avere una maggior forza e velocità di risposta in caso di richiesta vetture di scorta anche nei periodi di alto traffico.
Il nostro Consorzio opera attraverso i propri Consorziati esclusivamente con personale e mezzi regolarmente abilitati ed equipaggiati per accompagnare in tutta sicurezza il Trasporto Eccezionale.

Il nostro progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obbiettivi:

1) Regolarizzare e regolamentare il rapporto di collaborazione fra scortisti – agenzie – cliente finale.
2) Aumentare il numero dei consorziati scortisti – agenzie – cliente finale.
3) Partecipazione di tutti i consorziati alla vita societaria del consorzio, al fine di un miglioramento del lavoro svolto e fornitura di migliori servizi alla clientela.
4) Ampliamento della clientela finale.
5) Riduzione degli spostamenti a vuoto.
6) Lavoro in ambito più regionale.
7) Coinvolgimento di più agenzie di permessi per zona di competenza.
8) Realizzazione di una sala radio 24 ore al giorno 7 giorni su 7 per una rapida comunicazione sia con gli scortisti che con il cliente finale.
9) Miglior profitto finale.

ESTRATTI ARTICOLI NORMATIVA

ART. 2602: Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

ART. 2614 FONDO CONSORTILE: I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Il versamento della quota associativa al consorzio è stata decisa in € 50,00 e fa parte del fondo consortile.

ART. 2615 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI: Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.